Il processo cominciava con la convocazione del convenuto: ambo le parti dovevano essere necessariamente presenti innanzi al pretore per poter compiere le necessarie formalità, e per questo motivo l’attore disponeva della “in ius vocatio”, la “chiamata in giudizio”, con cui ingiungeva all’altra di seguirlo dinanzi al magistrato. Tale atto non ammetteva repliche: il recalcitrante poteva essere trascinato con la forza in giudizio dalla parte attrice.
Le actiones dichiarative (“sacramenti”, “per iudicis arbitrive postulationem”, “per condictionem”) erano accomunate per la suddivisione del processo in due distinte fasi. La prima, “in iure”, che si svolgeva dinanzi al pretore, era volta alla fissazione dei termini giuridici della lite attraverso prestabiliti riti solenni. Per esempio, nella “legis actio sacramenti in rem”, impiegata per il riconoscimento e la tutela di situazioni giuridiche soggettive assolute (la proprietà), una volta presenti ambedue i contendenti e la cosa controversa, la parte attrice, mediante l’utilizzo di certa verba, affermava solennemente che l’oggetto conteso gli apparteneva e poi la toccava con una bacchetta. Stessa cosa faceva il convenuto se intendeva opporsi a tale rivendicazione. A questo punto il pretore ingiungeva alle due parti di deporre la cosa; queste obbedivano e si sfidavano al sacramentum, un atto pregno di sacralità. Una volta prestato il sacramentum interveniva nuovamente il magistrato, il quale “vindicias dicebat”: emanava, cioè, un provvedimento in forza del quale assegnava il possesso provvisorio della cosa controversa a quella delle parti che assicurasse l’intervento di più idonei garanti, che rendevano sicura l’eventuale restituzione della cosa a processo finito nel caso la parte cui veniva affidata finisse per soccombere. Prima della chiusura della fase “in iure”, infine, le parti compivano un atto solenne di convocazione di testimoni che attestassero il rito appena compiuto (litis contestatio), e il pretore provvedeva a nominare un giudice.
Il processo approdava poi alla sua seconda fase (“apud iudicem”), che si svolgeva davanti al giudice, il quale aveva il compito di decidere concretamente sulla controversia. Compito delle due parti era adoperarsi per dimostrare la loro posizione, e convincere, di conseguenza, il giudice a dichiarare il sacramentum pronunciato dalla controparte come iniustum (non conforme a “ius”) e il proprio come iustum (conforme a ”ius”).
Con l’intensificarsi dei commerci tra Romani e stranieri e con lo sviluppo della stessa società romana, le legis actiones si rivelaronono rapidamente inadeguate. Sia perché potevano usufruirne solo i cittadini romani, sia perchè le actiones erano concretamente troppo poche per poter tutelare tutti i diritti scaturenti dai rapporti di commercio basati sulla bona fides (concetto estraneo allo ius romano arcaico). Per questo motivo il vecchio processo venne affiancato da un nuovo procedimento: il processo formulare. Davanti al pretore era ora possibile litigare sia tramite le tradizionali legis actiones sia per formulas, e venne anche istituito un secondo pretore (il praetor peregrinus) con il compito di dicere ius tra cittadini e stranieri e tra soli stranieri. Il nuovo processo aveva carattere unitario: si trattava cioè di un solo procedimento, che poteva essere impiegato per l’esercizio delle varie actiones previste nell’Editto. Per ciascuna di esse era prevista una diversa formula, mantenendo così, in continuità con le legis actiones, la caratteristica della tipicità. Tuttavia il loro elevato numero e la struttura non rigida del processo formulare consentiva la tutela delle più diverse pretese per origini, natura e fondamento. Il procedimento era sempre diviso nelle due fasi “in iure” e “apud iudicem”, ma anche nella prima fase era ora possibile esprimere liberamente le proprie ragioni di parte: erano venuti totalmente a mancare il rigido formalismo e la sacralità che caratterizzavano le legis actiones. Inoltre nel processo formulare trovava posto la scrittura, in quanto le formulae erano redatte per iscritto, e il ruolo del magistrato aveva risvolti molto più attivi e dinamici. Tutti sintomi del più avanzato contesto culturale nel quale questo processo prese corpo.
La “in ius vocatio” rimase lo strumento atto ad assicurare la presenza del convenuto al processo, ma, pur rimanendo un atto privato, non ammetteva più l’utilizzo della forza “privata” per portare in giudizio il convenuto contro la sua volontà: era il pretore ad esercitare coazione in modo indiretto tramite la “missio in bona” prevista nel suo Editto. In più, oltre alla “in ius vocatio”, già dall’età preclassica* era inoltre stato istituito un nuovo strumento di convocazione, il “vadimonium”, che, seppur in gran parte a noi ancora oscuro, pare permettesse alle parti di concordare la comparsa in giudizio a una data determinata, eliminando così la necessità di dover convocare immediatamente e, se necessario, coattivamente il convenuto.
Come già accennato, il processo formulare era sempre suddiviso nelle due fasi “in iure” e “apud iudicem”; nella prima, come per le “legis actiones”, venivano fissati i termini giuridici della lite attraverso la “datio actionis”, con la quale il magistrato, approvato il testo della formula richiesta dalle parti, concedeva l’azione (iudicium dabat). La parte attrice quindi recitava il contenuto della formula (iudicium dictabat), e la parte convenuta la accettava (iudicium accipiebat), dando vita alla litis contestatio. Questa era presupposto fondamentale affinchè si potesse avere una decisione giudiziale di merito sulla questione controversa, e rappresentava l’atto istitutivo del giudizio. Impediva inoltre che sulla stessa controversia potesse essere ripetuta la medesima azione (principio ancora oggi esistente nel nostro ordinamento, espresso dal brocardo “ne bis in idem”).
La fase “apud iudicem” si svolgeva dinanzi al giudice scelto dalle parti. questo, come per le legis actiones, non era un organo pubblico (quale era il pretore) ma un privato cittadino che riscuoteva la fiducia delle parti. Presenti ambo le parti, il processo si svolgeva senza alcuna formalità: ciascuna parte esponeva liberamente le proprie ragioni e adduceva le prove che riteneva utili; il giudice le apprezzava secondo il proprio libero convincimento. L’unico vincolo per il magistrato era la formula stessa, che lo obbligava a condannare il soccombente o ad assolverlo, se non ricorrevano le necessarie condizioni. La fase era conclusa quindi dalla sentenza, definitiva: non esistendo una struttura giudiziaria gerarchica, l’appello non era configurabile.
Il processo formulare rimase il procedimento ordinario per la risoluzione delle liti tra privati per tutta l’età classica*, ma andò subendo sempre più marcatamente il concorso delle cognitiones extra ordinem, venendo definitivamente e formalmente abolito, essendo venuta meno la magistratura pretoria, dai figli di Costantino, Costanzo e Costante, nel 342 d.C.
Le cognitionem extra ordinem sopra accennate erano state introdotte sotto Augusto, che riconobbe competenza giuridica ai consoli in merito alle controversie sui fedecommessi. Questo nuovo processo, che rimase in vigore fin dopo la caduta dell’Impero Romano d’Occidente, era stato introdotto inizialmente per coprire materie per le quali non era possibile agire tramite processo formulare (come ad esempio per le pretese alimentari tra parenti e il pagamento di onorari agli avvocati), ma si sviluppò progressivamente fino a creare una sovrapposizione di competenze: un cittadino si ritrovò a poter alternativamente scegliere se utilizzare il processo formulare o le nuove cognitiones extra ordinem.
Gli organi competenti a giudicare tramite questo nuovo processo erano sia i magistrati dell’ordine costituzionale repubblicano sia funzionari direttamente nominati e dipendenti dall’Imperatore, il quale poteva anche intervenire direttamente nei processi privati. Il princeps, inoltre, poteva decidere sia in primo grado che in appello: si andava così creando, per la prima volta, una vera e propria gerarchia giudiziaria.
Questo nuovo procedimento non era più nemmeno diviso nelle due tradizionali fasi “in iure” e “apud iudicem”, in quanto il giudizio si svolgeva per intero davanti a un organo pubblico investito del potere di emettere la sentenza. Non vi era quindi alcuna litis contestatio, i cui effetti si collegarono a diversi momenti del processo: gli effetti conservativi a un momento iniziale (di solito la chiamata in giudizio), gli effetti preclusivi alla sentenza.
Fondamentali caratteristiche di questa tipologia processuale erano la massima libertà di apprezzamento del giudice, non più limitato da direttive espresse in formule, la maggiore autonomia nella conduzione del procedimento in capo allo stesso e la totale assenza, come nel più risalente processo formulare, di formalismi e sacralità.
E’ possibile, quindi, constatare che il processo privato romano andò evolvendosi da un modello estremamente limitato e formale – adatto a gestire le controversie che potevano emergere in una Roma ancora in via di sviluppo e priva di quei rapporti diplomatici e commerciali che la avrebbero proiettata prima nella penisola italiana e poi nel Mediterraneo e in Europa – ad uno totalmente privo di formalità prestabilite, privo della limitazione posta da un numero di actiones e formulas tipiche, e inquadrato in una precisa gerarchia che consentiva il giudizio di secondo grado. Un apparato giudiziario che si era evoluto di pari passo con lo Stato romano, e che ha forgiato procedimenti e concetti giuridici che ancora oggi possono essere ritrovati negli ordinamenti vigenti in tantissimi Paesi nel mondo, molti dei quali non subirono mai direttamente il dominio imperiale: lapalissiana testimonianza della grandezza del diritto romano.
Christopher Fucci
Note:
*= nella storia del diritto romano si è soliti distinguere quattro diversi periodi:
Età arcaica: dalle origini della città a metà del III secolo a.C.;
Età preclassica: dalla metà del III secolo a.C. alla crisi della Repubblica;
Età classica: dal principato di Augusto alla abdicazione di Diocleziano (305 d.C.);
Età postclassica: dalla fine della precedente età fino a tutto il regno dell’Imperatore Giustiniano.