Lo Stato sociale romano

Lo Stato sociale romano

Lo Stato sociale moderno, inteso come l’insieme delle misure e degli strumenti che proteggono i cittadini dalla povertá e dall’esclusione sociale, tutelando condizioni come la disoccupazione, la vecchiaia, l‘infanzia etc., è essenzialmente frutto del periodo post-bellico; almeno in teoria, tutti i paesi occidentali continuano ad organizzare forme di tutela di questo tipo.

Pur essendo il confronto non completamente applicabile, anche a Roma esistettero forme di tutela della cittadinanza. Per quanto all’epoca la comprensione di fenomeni e tendenze socio-economiche fosse limitata, é interessante che, comunque, qualche forma di tutela fu istituita e mantenuta in varie forme quasi fino alla caduta della pars occidentalis.

Cura Annonae

Annona era la dea (invero creata dal culto imperiale augusteo e senza una particolare legittimitá mitologica) che impersonava la fornitura di grano a Roma e ai suoi cittadini; la “cura di Annona” era quindi l‘attivitá amministrativa che garantiva l‘afflusso e la gestione del grano, oltreché del prezzo. Erano originariamente i magistrati romani noti come edili ad essere incaricati della cura annonaria[1]; in tempi di grande penuria veniva nominato un “prefetto di Annona“, che doveva sovrintendere alle attivitá di ripristino delle forniture[2]. I prefetti di Annona divennero poi i principali funzionari addetti alle forniture di grano in etá imperiale.

Le grandi masse plebee di Roma erano costantemente sull’orlo dell‘indigenza, e spesso non potevano permettersi di acquistare il grano neanche ai moderati prezzi di mercato dell’era antecedente al Principato; notabili e ricchi a volte donavano grano ai poveri (in quello che venne poi ad essere noto come “frumentatio”), ma fu solo su iniziativa di C. Sempronio Gracco che nel 123 a.C. venne approvata la Lex Frumentaria, che imponeva all‘erario di organizzare l’acquisto e il trasporto di grano dalla Sicilia affinché venisse poi distribuito ai cittadini (ovvero ai padri di famiglia) a prezzo pesantemente calmierato[3]. In seguito leggi che espandevano queste misure furono emanate e continuarono ad essere applicate, in aggiunta alle distribuzioni occasionali decretate dal Senato o offerte da pubblici e privati[4].

Dopo la Lex Clodia del 58 a.C., supportata da Cesare, divenne infine normale la distribuzione gratuita di grano ad onere dello Stato; in seguito, un censimento ordinato da Cesare dimezzó il numero dei beneficiari, limitando l‘accesso al grano gratuito o calmierato ai soli cittadini romani (allora circa 150.000)[5]. Solo chi fu ritenuto essere assolutamente nullatenente fu dotato delle cosiddette tesserae frumentarie, che davano diritto ad elargizioni gratuite di grano.

Sotto Augusto, il numero dei beneficiari raggiunse un massimo di 320.000 nel 5 a.C, ma fu poi ridotto a 200.000 solo tre anni dopo[6]. Le elargizioni gratuite motu proprio di Augusto continuarono, e diventarono note come congiaria, e ad esse si trova spesso riferimento nella numismatica dei relativi imperatori.
É interessante notare come le tesserae annonarie divennero una sorta di documento di identitá personale, giacché ogni cittadino ne aveva diritto e essa provava la propria appartenenza all’una o all’altra gens o tribù.

In seguito si passó ad elargire direttamente pane, invece di grano. Non é chiaro quando furono abolite le elargizioni di grano e pane al popolo.

Alimenta

Gli alimenta furono un originale e intrigante sistema, la cui natura é ancora dibattuta e il cui fine ultimo non é stato pienamente chiarito.

Furono istituiti da Nerva e poi pienamente realizzati sotto Traiano[7], e pare che fossero intesi come “assegno di maternitá“, visto che garantivano una piccola somma di denaro mensile per ogni figlio (l’importo era minore per le figlie e per la prole illegittima); sotto Adriano i maschi ne erano beneficiari fino al diciottesimo anno d’etá, le femmine fino al quattordicesimo[8]. Schemi di supporto ai fanciulli poveri erano giá stati attestati in Lazio sotto Nerone e a Florentia (l’antica Firenze) sotto i Flavii, ma gli alimenta furono una espansione sistematica in tutta Italia dello stesso approccio[9].

Il sistema era abbastanza intricato ma aveva un iter ben preciso. Lo schema era finanziato attraverso dei prestiti forzosi imposti ai proprietari terrieri delle localitá italiche coinvolte, i quali ricevevano una somma pari all’8% dell‘importo nominale del prestito e dovevano versare il 5% annuo al municipio locale. A fronte di una quota arbitraria di beneficiari fissata dai funzionari incaricati degli alimenta, si svolgeva una specie di censo nell’area interessata fino al raggiungimento della stessa; i pagamenti venivano poi gestiti da magistrati locali[10].

Il fine manifesto era di supportare la natalitá italica; ma alcuni hanno intravisto negli alimenta anche un sistema per finanziare la produttivitá agricola italica concedendo credito a tassi (per l‘epoca) favorevoli ai proprietari terrieri, cosa che viene peraltro inferita dai tentativi di Nerva e Traiano di legare il ceto senatoriale al possesso di terre in Italia per favorire la nobiltá italica piuttosto che provinciale[11].

Tuttavia non é chiaro come un prestito contratto in perpetuo come gli alimenta avrebbero potuto beneficiare chi ne avesse fatto uso, oltre al fatto che una proprietá ipotecata inevitabilmente perde di valore, fatto del quale giá Plinio il Giovane si rammaricava in riferimento alle sue proprietá[12].

La limitate conoscenze in campo economico dell’epoca lasciano incerta la risposta; certo é che si attesta l’effettivo funzionamento degli alimenta, oltre all‘esclusione dei notabili locali dalla misura e la sorveglianza dei curatores rei publicae inviati da Roma nelle cittá periferiche per prevenire corruzione e abuso dei fondi stanziati[13].
Gli alimenta sopravvissero a lungo al regno di Traiano; é noto che qualche modifica su effettuata sotto i cinque “buoni imperatori“; l‘ultima menzione risale al regno di Aureliano (270-275 d.C.), ma non é chiaro quanto l’inflazione e la crisi del III secolo abbiano effettivamente permesso di continuare questo complesso schema di elargizioni.

 

Orlando Miceli

 

Note:

1 Smith, W. Frumentariae Leges. In: Murray, J. A Dictionary of Greek and Roman Antiquities, Londra, 1875. 548-551. Reperibile a: http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/secondary/SMIGRA*/Frumentariae_Leges.html
2 Idem.
3 Idem.
4 Idem.
5 Idem.
6 Idem.
7 Cfr. Duncan-Jones, R. . The Purpose and Organisation of the Alimenta. Papers of the British School at Rome, 32, 1964, 123–146. doi:10.1017/s0068246200007261
8 Idem, p. 124.
9 Ibidem, p. 128, nota 28a pié di pagina.
10 Idem, p. 126.
11 Idem, p. 128.
12 Idem. P.130.
13 Cfr. Duncan-Jones, cit. P. 133-135.

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